Smaltimento Amianto Friabile Torino
Quali sono gli obblighi per lo Smaltimento Amianto Friabile Torino per la rimozione e bonifica dell’amianto cosa prevede la legge
nella stessa legge, evidenzia l’associazione nazionale assoamianto, viene chiarito anche chi deve comunicare la presenza del pericoloso materiale. «ai sensi dell’articolo 12 comma 5 presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici», ricorda sergio clarelli, ingegnere e presidente dell’associazione.
è sempre lui a specificare che, a livello nazionale, occorre comunicare la presenza di amianto friabile alla azienda sanitaria competente per territorio, quindi asl, ats, usl, ecc. che a sua volta deve tenere un registro in cui annotare la presenza di amianto friabile sul territorio.ci sono però diverse regioni in italia, tra cui la Lombardia che hanno istituito anche l’obbligo di comunicazione dell’amianto compatto, come il fibrocemento (cemento amianto) presente nelle lastre di coperture, nelle tubazioni e in altri manufatti, oppure il vinyl-amianto, utilizzato nei pavimenti.
«il primo dovere del cittadino, a mio avviso, riguarda l’accertamento del rischio amianto laddove ci sia il sospetto della sua presenza. questo può accadere nel caso di stabili realizzati prima del 1992. ciò accade se sussistono due fattori: il primo è legato alla data del manufatto, ovvero dello stabile; la seconda è che tale manufatto svolga funzioni tipiche in cui veniva impiegato l’amianto, che erano molteplici, da termoisolante a fono assorbente».
chi può accertare la presenza di amianto? un tecnico competente, quale un coordinatore amianto, abilitato ai sensi della legge n. 257/92 e dpr 08/08/19994. in questo caso diverse aziende specializzate lo comprendono nel loro organico, anche se poi le analisi specifiche vengono svolte da laboratori autorizzati, iscritti in appositi elenchi predisposti e aggiornati mensilmente dal ministero della salute. gli obblighi sono a capo del proprietario e/o del responsabile delle attività (pubbliche e private). «al legislatore, secondo il mio giudizio, non importa chi si attiva, ma interessa che comunque qualcuno dei due provveda, perché ritengo che essi siano obbligati in solido», rileva il presidente di assoamianto.
a legge non dispone l’obbligo di bonifica, che però scatta se l’esito della valutazione del rischio è positivo, che significa pericolo, sotto forma di rilascio di fibre, installazioni in cattive condizioni di conservazione e quindi dalla potenzialità di rilascio. A quel punto, se si riscontra questo, occorre contattare un’impresa di bonifica-smaltimento amianto, iscritta in apposita categoria, istituita nel 2004 da una delibera dell’allora Albo Nazionale Gestori Rifiuti (ora Albo Nazionale Gestori Ambientali). Nessun altro può mettere mano se non è iscritto a questa categoria.
«In ogni caso, che sia il proprietario o il responsabile dell’attività nell’immobile, l’occupante deve essere a conoscenza e debitamente informato della presenza di amianto e deve conoscere anche le condizioni in cui esso versa e l’implicita condizione di rischio». Anzi, come disposto dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 è fatto obbligo di segnalare la presenza di amianto. Inoltre è necessario nominare una Figura responsabile per la gestione dei manufatti contenenti amianto e redigere un programma di controllo e manutenzione relativo a questi manufatti.